Amministratori di condominio e obbligo della PEC: ecco cosa prevede la legge

Amministratori di condominio e obbligo della PEC: ecco cosa prevede la legge

Con il D.L. n. 185/2008 convertito in legge dall’art.1 della legge n. 2/2009 è stato introdotto l’obbligo, (in riferimento al comma 7), di paertura della PEC per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. Per gli amministratori di condominio non vi è alcun obbligo in quanto la categoria professionale non è regolamentata, cioè in sintesi non esiste un albo e/o elenco istituito con legge dello Stato. L’amministratore di condominio inceve ha l’obbligo di aprire la PEC quando svolge anche un’attività professionale che prevede l’iscrizione ad un albo o elenco, ad esempio se svolge anche attività professionale di Avvocato, Geometra, Commercialista ecc.

E’ opportuno aprire sempre una PEC visto il contenuto dell’art. 66, comma 2, che dice:  «l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione».


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