Condominio: Bonus facciate 2020 [ECCO COSA SI PUO’ DETRARRE]
La Legge 160/2019 ha introdotto il bonus facciate, un incentivo fiscale che permette di detrarre nel 730 le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. La detrazione dall’imposta lorda è pari al 90 per cento, da ripartire in 10 quote costanti annuali.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
Nei bonus fiscali, il bonus facciate del 90% – da portare in detrazione nel 730 in dieci rate – per le spese pagate nel 2020 per i lavori di restauro, anche solo di pulitura e tinteggiatura, delle pareti esterne degli edifici. L’incentivo è regolato all’art. 1 della L. 160/2019 del 27/12/2019 dal comma 219 al comma 224. comma 219.
Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. comma 220.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
Ecco i tipi di lavori che rientrano nel bonus facciata:
· Interventi sulle strutture opache della facciata;
· Pulitura;
· Tinteggiatura esterna;
· Rifacimento intonaco di almeno il 10% della facciata;
· Lavori su balconi;
· Interventi per cappotto termico.
Ecco i tipi di lavori ESCLUSI nel bonus facciata:
· Sostituzione degli infissi;
· Sostituzione/adeguamento degli impianti di illuminazione;
· Perizie Beneficiari.
Per poter utilizzare il bonus facciate 2020, è necessario che l’edificio sia ubicato nelle zone A o B, così come previsto dal DM 1444-68.
ZONA A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
ZONA B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Sono escluse dall’agevolazione le case di campagna e quelle isolate.