Coronavirus, De Luca dispone la chiusura di discoteche e locali similari

Coronavirus, De Luca dispone la chiusura di discoteche e locali similari

Coronavirus, De Luca dispone chiusura discoteche e locali similari. Con l’ordinanza n.7 del 06/03/2020 il presidente della Regione Campania dispone la chiusura discoteche e locali similari.

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

ORDINANZA n.7 del 6 /03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la preven’zionee gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e dell’art.50 del TUEL . — Sospensione temporanea delle attività delle discoteche e di altri luoghi di ritrovo sul territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale é stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a1 rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO i1 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell ’emergenza epidemiologica da COVID-2019 ” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbfaio 2020, n. 45, che, all’art.1 dispone che “ 1. Allo scopo di evitare il diflondersi del C0 VID-I 9, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ uncaso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita’competenti sono tenure ad adottare ogrzi misura di contenimento egestione adeguata e
proporzionata ali’evolversi della situazione epidemiologica” e a1 comma 2 individua 1e misure che, tra 1e altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l’art.3 del menzionato decreto—legge (Attuazione delle misure di
contenimento) stabilisce, a1 comma 1, che “1. Le misure dz’ cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori o‘neri per la finanza pubblica, con mo 0 piu’ decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche’ i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcurze specifiche regioni, ovvero ii Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale” e a1 comma2 dispone che “ Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita’ed urgenza le misure di cui agli
Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

articoli] e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, dell ‘articolo 117 del decreto legislativo 3] marzo 1998, n. 112, e dell ’articolo 50 del
testo unico a’elle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18′
agosto 2000, n. 267”;

VISTO i1 DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art.3 del menzionato
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni
di cui all’allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle
regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione
sull’intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed
urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;

VISTO i1 successivo DPCM 4 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori Misure per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, tra le quali:

sospensione delle manifestazioni, eventi e spettacoli di ‘qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) a1 medesimo DPCM;

limitatamente al periodo intercorrente dal giomo successivo a quello di efficacia del decreto e fino a1 15 marzo 2020, sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master 6 universita per anziani;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanita puo‘ emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia d’igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con ejj’zcacia estesa all ’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piii regioni”, nonché”nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con eflicacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piii comuni e al territorio comunale ”;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie 0 di igiene pubblico a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita locale, in relazione all ‘urgem‘e necessita di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale 0 di pregiudizio del decoro e della vivibilita Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei”
provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza 0 assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e
dell ’eventuale interessamento di piii ambiti territoriali regionali

VISTO
i1 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.1 17 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1.
In caso di emergenze sanitarie 0 di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell ’emergenza e dell ‘eventuale interessamento di pill ambiti territoriali regionali ”;

RITENUTO
—che, tenuto conto dell’aggravarsi della situazione di contagio a livello nazionale e regionale, si rende necessaria l’adozione di ogni urgente misura volta a contenere e prevenire i1 rischio di contagio e di diffusione del Virus, risultando integrate le condizioni di eccezionalita ed urgente necessita di adozione di misure precauzionali a tutela della sanita pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell’art.32, comma 3 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dell’art.1 17 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art.50 TUEL;

— che, considerata la ratio sottesa alle prescrizioni del DPCM 4 marzo 2020, sopra richiamate, e a1 fine di realizzare un’efficace azione di contenimento e di prevenzione dei contagi risulta indispensabile disporre 1a sospensione delle attivita:

a) delle discoteche;

b) di ogni altro luogo di svago 0 divertimento la cui frequentazione, per le modalita di ritrovo,
comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che i1 servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di
cui all’allegato 1, lettera (:1) al medesimo DPCM;

ORDINA

1a sospensione immediata e fino a1 15 marzo 2020, su tutto i1 territorio regionale, delle attivita:

a) delle discoteche;

b) di ogni altro luogo di svago o divertimento 1a cui frequentazione, per le modalita di

A17 Giunta Regionale della Campania

.‘

Ii Presidente

ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che i1 servizio sia
espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) a1 DPCM 4 marzo 2020.

La presente ordinanza Viene notificata ai Sindaci, ai Prefetti, alle Questure perché dispongano le verifiche e i controlli di rispettiva competenza in ordine all’osservanza delle presenti disposizioni e trasmessa a1 Presidente del Consiglio dei Ministri e a1 Ministro della Salute.

Avverso 1a presente ordinanza é ammesso ricorso giurisdizionale innanzi a1 Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giomi dalla notificazione o pubblicazione, ovvero ricorso straordinario a1 Capo dello Stato entro i1 termine di giomi centoventi.

La presente ordinanza sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Campania.


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