Coronavirus, ordinanza n.20 del 22 marzo 2020 sugli spostamenti emanata dal Governatore De Luca

Coronavirus, ordinanza n.20 del 22 marzo 2020 sugli spostamenti emanata dal Governatore De Luca

Ordinanza n.20 del 22 febbraio 2020 della Regione Campania. Il Governatore Vincenzo De Luca ordina:

Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:

di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;

– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

2. Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.

3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:

– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;

– compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale.


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