Regione Campania: consentita attività motoria all'aperto, novità per riapertura di attività ricettive, balneari e produttive, e attività edilizia [LEGGI NUOVA ORDINANZA]

Regione Campania: consentita attività motoria all’aperto, novità per riapertura di attività ricettive, balneari e produttive, e attività edilizia [LEGGI NUOVA ORDINANZA]

Regione Campania: consentita attività motoria all’aperto, novità per riapertura di attività ricettive, (bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzeire, gastronomie, tavole calde, e similari balneari e produttive, e attività edilizia. LEGGI NUOVA ORDINANZA N. 39 DEL 25 APRILE 2020 CLICCA QUI

ORDINANZA

a) previa comunicazione al Prefetto competente, ai sensi dell’art.2, comma 12 DPCM 10 aprile 2020, le attivita’ conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorchè

1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:

sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;

b) l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).

  1. E’ approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera a) del punto 1 della presente Ordinanza, per quanto compatibili in relazione alle attività da svolgere.
  2. A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attivita’ e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:
    1. 3.1.  quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata;
    2. 3.2.  quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.

    3.3 Negli orari di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.

  3. E’ fatto obbligo, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 3 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel documento Allegato sub 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’Allegato A all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020. E’ fatta salva ogni ulteriore disposizione statale recante misure precauzionali e di sicurezza eventualmente più restrittive.
    1. Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne.
    2. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in prossimita’ della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie:
      • –  ore 6,30-8,30;
      • –  ore 19,00-22,00.
    3. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni).
    4. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, sono fatte salve le disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 e all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 e quelle dalle stesse confermate.

    La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.

    La presente ordinanza è, altresì, notificata all’Unità di Crisi regionale, all’ANCI, ai Comuni della regione, alle AASSLL e ai Prefetti della Regione.

    La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
    Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.


Crate per stampa digitale - Arechi Carta Salerno

Le migliori offerte per soggiornare a Salerno

Booking.com
Salernocitta è una testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Daniele Gaudieri.
Registrazione del Tribunale di Salerno n° 9041/2018 del 23 novembre 2018.
Editing by Consulenze e Servizi Globali di Daniele Gaudieri - P.iva 05087970652

Cookie & Privacy policy

© 2018-2024 salernocitta.com

powered by AlchimiaDigitale