Regione Campania: ordinanza n.40 del 30 aprile 2020, disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale

Regione Campania: ordinanza n.40 del 30 aprile 2020, disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale

Regione Campania: ordinanza n.40 del 30 aprile 2020, disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale.
ORDINANZA
1. Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto. In particolare:
– per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 % dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
– per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.
2. Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 1 e comunicano i nuovi programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l’espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione.
3. Eventuali modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente in caso di necessità urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Mobilità della Regione Campania.
4. E’ fatto salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei commi precedenti, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico.
5. E’ fatto obbligo alle aziende di trasporto di assicurare l’esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza e di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
6. E’ fatto altresì obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall’Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.
7. Si richiamano le Amministrazioni pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società e altri enti a controllo pubblico del territorio regionale alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all’art.87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, e relative disposizioni attuative (in tema di cd. smart working), al fine di limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici-salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi pubblici essenziali- ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti.
8. In ogni caso, si raccomanda agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.
9. Nelle more delle competenti determinazioni di cui al precedente punto 8., nel perseguimento delle esigenze di tutela della salute pubblica collegate alla necessità di evitare picchi di presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, si dispone, per i giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza:
personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30; personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30; personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30
ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita.
10. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000).


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