Regione Campania: dal 4 al 17 maggio consentiti gli allenamenti di atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e federazioni [LEGGI CONDIZIONI ORDINANZA]
Regione Campania: dal 4 al 17 maggio consentiti gli allenamenti di atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e federazioni per partecipazione a Giochi Olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali. CLICCA QUI PER LEGGERE ORDINANZA N.43 del 03 maggio 2020
A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti di adeguamento o aggiornamento sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica, sono consentite, sul territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive anche non individuali, purchè gli allenamenti siano effettuati in forma individuale e alle seguenti condizioni, da garantire a cura e spese della società o federazione di appartenenza:
1.1) previo espletamento di test diagnostici sugli atleti al fine di accertare la negatività al Coronavirus; 1.2) disponibilità di spazi delimitati di allenamento ad uso esclusivo di ciascun atleta per tutta la sessione di allenamento, anche ricompresi in aree di più vasta estensione;
1.3) limitazione dell’uso degli spogliatoi ed altri spazi comuni secondo modalità idonee ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e fatta salva l’adozione delle misure di cui al successivo punto 1.5; con raccomandazione alle singole società e federazioni di disporre, ove necessario, che gli atleti accedano agli impianti già in tenuta di allenamento e rientrino a fine allenamento presso le proprie abitazioni, evitando l’uso di spogliatoi e docce presso l’impianto;
1.4) controllo medico con periodicità almeno settimanale sugli atleti;
1.5) adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale.
2. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) a carico della società o federazione.
Il presente atto è notificato all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, alle Società e Federazioni sportive campane per il tramite del CONI Campania ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.