Bonus mobilità – Acquisto di velocipedi elettrici – Novità del DL 34/2020 (DL “Rilancio”)
La bozza del provvedimento attuativo della norma sul c.d. “buono mobilità”, recata dall’art. 229 del DL 34/2020, fornisce alcune indicazioni su quali potrebbero essere le modalità di applicazione del buono.
Si ricorda che la norma prevede un “buono mobilità”, spettante ai soggetti residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per l’acquisto, dal 4.5.2020 al 31.12.2020, di biciclette, mezzi elettrici (es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale (escluso il car sharing), pari al 60% della spesa sostenuta ma nel limite di 500,00 euro e nel limite della disponibilità del fondo a ciò deputato, pari a 120 milioni di euro.
L’accesso al buono avverrà in due diverse fasi:
– nella prima fase, il buono verrà attribuito mediante rimborso della spesa già eseguita, su presentazione della fattura;
– nella seconda fase, il buono verrà riconosciuto mediante uno sconto diretto operato dal venditore.
Si teme, tuttavia, che i fondi vengano esauriti già nella prima fase, che durerà per i primi sessanta giorni di pubblicazione in G.U. del decreto attuativo. Dopo tale data, verrà attivata la procedura su rimborso. Le domande dovranno essere presentate mediante una piattaforma ministeriale, tramite una app dedicata, accessibile con le credenziali SPID.