Regione Campania: ordinanza n.83 del 22 ottobre 2020: dal 23 ottobre al 13 novembre dalle ore 23:00 alle ore 05:00 consentiti solo spostamenti motivati da lavoro, necessità e urgenza
VISTAla nota del 20 ottobre 2020 con la quale il Presidente della Regione Campania, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;ACQUISITA l’Intesa del Ministro della Salute;emana la seguente
ORDINANZA N.83 DEL 22 OTTOBRE 2020DELLA REGIONE CAMPANIA
CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA
Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM:
a) è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30;
b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
c) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
ORDINANZA 82 DEL 20 OTTOBRE 2020 DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTA la legge n.689/1981ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;previa comunicazione preventiva al Ministro dell’Istruzione,
ORDINA
1.Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.
2.E’ dato mandato all’Unità di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a “contatti stretti”, al fine dell’eventuale riapertura della attività in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020.
3.Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000- relative a:
– motivi di salute;
– comprovati motivi di lavoro;
– comprovati motivi di natura familiare;
– motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;
– altri motivi di urgente necessità .
E’ in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.
4. Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Arzano (NA) sono disposte le seguenti misure:a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti; b) divieto di accesso nel territorio comunale;c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;d) sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020.
4.1. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale di Arzano (NA) da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 4., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.
4.2. Nel territorio comunale di Arzano (NA) è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d’intesa – ove necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.
ORDINANZA 81 DEL 19 OTTOBRE 2020
VISTA la legge n.689/1981ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;ORDINASalva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020:
1.sono confermate le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alle Ordinanze regionali n.78 del 14 ottobre 2020 e n.79 del 15 ottobre 2020:
1.1. a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), fermo quant’altro previsto dal DPCM 13 ottobre 2020, come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020, è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario;
1.2 ai bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi consimili, è fatto obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì.Fanno eccezione i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio;
1.3. sono vietate le feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;1.4. è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse; 1.5. restano sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo;
1.6. l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dall’art.1, comma 6, lett. d) DPCM 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;
1.7. è confermato il divieto dell’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;
1.8. fermo l’obbligo di chiusura alle ore21,00, secondo quanto previsto dal DPCM 18 ottobre 2020, è confermato l’obbligo per i gestori delle sale gioco e scommesse di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C e di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone nonché di scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività;
1.9. è fatta raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti