Congedi COVID-19: ecco le novità del DL 30/2021
Con il DL 13.3.2021 n. 30 (pubblicato sulla G.U. 13.3.2021 n. 62), vengono disposte misure per contrastare l’attuale pandemia e, in particolare, per il sostegno alle famiglie interessate dalla sospensione dell’attività didattica, dall’infezione da COVID-19 del figlio, nonché dalla quarantena di quest’ultimo disposta dall’ASL a seguito di contagio.
In sintesi, il genitore di figlio convivente di età inferiore ai 16 anni, lavoratore dipendente, può svolgere, in alternativa all’altro genitore, la prestazione di lavoro in smart working per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata delle situazioni sopra descritte.
Qualora non sia possibile la modalità in smart working, il dipendente può astenersi dal lavoro ricevendo, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, purché il lavoratore sia genitore di figlio convivente minore di 14 anni e che il beneficio non sia fruito dall’altro genitore.
Se il figlio convivente è di età compresa fra i 14 e i 16 anni, per l’astensione dal lavoro non è prevista alcuna retribuzione o indennità.
Invece, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi e i lavoratori appartenenti a categorie specifiche, con figli conviventi minori di anni 14, vi è la possibilità di scegliere la corresponsione di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.