Indennità di euro 2400,00 per i lavoratori autonomi e dipendenti [VEDI QUALE]
Indennità per lavoratori autonomi e dipendenti – Novità del DL 41/2021 (DL “Sostegni”)
L’art. 10 co. 1 – 9 del DL 41/2021 riconosce un’indennità, pari a 2.400,00 euro, erogata dall’INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori dello spettacolo.
Tale indennità è erogata automaticamente ai lavoratori che abbiano già beneficiato dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”). Invece, i lavoratori che non ne abbiano in precedenza beneficiato, ove in possesso dei requisiti previsti, possono presentare domanda all’INPS entro il 30.4.2021.
L’art. 10 co. 10 – 15 del DL 41/2021 riconosce un’indennità variabile da 3.600,00 a 1.200,00 euro anche in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Tale indennità è riconosciuta ed erogata dalla società Sport e Salute spa.