Interventi antisismici: asseverazione successiva alla richiesta del titolo abilitativo
Per poter beneficiare del sismabonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013, la prassi dell’Agenzia delle Entrate si è sempre contraddistinta per una particolare rigidità con riguardo alle conseguenze di una presentazione tardiva dell’asseverazione, equiparandola in tutto e per tutto alla mancata presentazione (circ. 8.7.2020 n. 19).
Secondo l’Amministrazione finanziaria la predetta tardività preclude in modo definitivo e irrimediabile la possibilità di beneficiare del sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, con le percentuali di detrazione al 70% o 80% ex co. 1-quater, oppure al 75% o 85% ex co. 1-quinquies, o ancora al 75%, 85% o 110% ex co. 1-septies (“sismabonus acquisti”).
Soltanto con riguardo ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16.1.2020 operano le modifiche operate all’art. 3 co. 3 del DM 58/2017 da parte del DM 9.1.2020 n. 24, secondo cui il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori (dovrebbe intendersi per tale quella indicata nell’apposita comunicazione di inizio lavori presentata).