Condominio: ci vuole il fondo spesciale per i lavori straordinari?
Secondo quanto stabilito dal Codice Civile, l’assemblea delibera sui lavori straordinari e le innovazioni costituendo un fondo straordinario pari all’importo dei lavori. Il fondo speciale obbligatorio ha la fnalità di sostenere le spese per la manutenzione straordinaria dell’edificio e le innovazioni. L’accantonamento può anche ssere parziale se l’opera deve essere pagata gradualmente tramite i SAL.
L’articolo 1135, n.4 del Codice Civile stabilesce che l’assemblea dei condomini può deliberare: “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un FONDO SPECIALE di importo pari all’AMMONTARE dei LAVORI; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
In sintesi la violazione di quanto stabilito dall’articolo 1135 n.4 comporta la nullità della delibera.
Per fondo speciale si intende: accantonamento in denaro creato dai condomini, con la specifica finalità di sostenere spese per la manutenzione straordinaria. La sua costituzione è stata resa obbligatoria con la riforma del condominio introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220.
Ammontare dei lavori: si tratta di un fondo “vincolato” ad una specifica destinazione, di cui l’amministratore non può disporre in modo difforme.