Condominio: il condomino può apportare modifiche alla cosa comune anche senza autorizzazione assembleare
Le modifiche per il miglior godimento della cosa comune possono essere apportate a proprie spese dal singolo condomino con i limiti dell’art. 1102 del codice civile e non richiedono alcuna preventiva autorizzazione assembleare, salvo che l’autorizzazione sia stata imposta da un regolamento contrattuale. L’articolo 1102 contempla che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. A tal fine puo’ apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.