Condominio: è vietato lanciare rifiuti e oggetti dalla finestra
L’art. 674 del c.p. punisce chi getti o versi, in un luogo di pubblico transito, cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. Per luoghi di pubblico transito si intendono non solo i luoghi pubblici destinati al passaggio di un numero indeterminato di persone, ma anche i luoghi privati destinati al transito di persone come a esempio può essere un condominio.