Zerbino, portaombrelli e piante sul pianerottolo: cosa dice la legge condominiale
Zerbino, portaombrelli e piante sul pianerottolo: cosa dice la legge condominiale
Nel vivere quotidiano di un condominio capita spesso di chiedersi se sia possibile collocare davanti alla porta della propria abitazione uno zerbino, un portaombrelli o una pianta ornamentale. In linea generale la risposta è sì, ma con alcuni limiti stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Secondo quanto previsto dall’articolo 1102 del Codice Civile, ogni condomino può utilizzare le parti comuni dell’edificio purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il proprio diritto.
Questo significa che nelle aree comuni, come pianerottoli, corridoi e androni, non possono essere collocati oggetti che:
ostacolino il passaggio degli altri condomini;
riducano le vie di fuga in caso di emergenza;
compromettano la sicurezza antincendio;
alterino il decoro architettonico dell’edificio;
siano espressamente vietati dal regolamento condominiale.
Lo zerbino posto davanti alla porta di ingresso dell’abitazione è generalmente considerato un utilizzo consentito della parte comune. La sua presenza risponde infatti sia a esigenze igieniche sia a finalità estetiche e, se di dimensioni contenute, viene normalmente tollerata.
Diverso il discorso per portaombrelli, vasi e piante ornamentali. In questi casi occorre prestare particolare attenzione agli spazi disponibili sul pianerottolo. Qualora tali oggetti dovessero creare intralcio o limitare il passaggio, l’amministratore o l’assemblea condominiale potrebbero richiederne la rimozione, soprattutto in presenza di specifiche disposizioni contenute nel regolamento del condominio.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con una pronuncia del 6 maggio 1988, ribadendo la necessità di contemperare il diritto del singolo condomino con quello degli altri partecipanti all’utilizzo delle parti comuni.
Per quanto riguarda invece lo zerbino collocato nell’atrio condominiale, la giurisprudenza ha precisato che, in caso di caduta, non trova automatica applicazione la disciplina della responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’articolo 2051 del Codice Civile, rendendo necessaria una valutazione caso per caso delle circostanze concrete.
In conclusione, zerbini, piante e portaombrelli possono essere collocati davanti alla propria abitazione solo se non arrecano intralcio, non compromettono la sicurezza e rispettano quanto previsto dal regolamento condominiale, nel rispetto dei diritti di tutti i condomini.

